Somministrazione di lavoro: cos’è e quali sono i vantaggi

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somministrazione di lavoro

  • Cos'è la somministrazione di lavoro
  • Durata del contratto di somministrazione di lavoro
  • Lavoro in somministrazione
  • I soggetti coinvolti nel contratto di somministrazione
  • Contratto in somministrazione a tempo determinato
  • Contratto in somministrazione a tempo indeterminato
  • I vantaggi per il lavoratore somministrato
  • I vantaggi per l'utilizzatore di somministrazione di lavoro
  • Individuare l'agenzia del lavoro

 

Cos'è la somministrazione di lavoro

La somministrazione di lavoro è una tipologia di contratto introdotto in Italia nel 2003 con la Riforma Biagi (Decreto Legislativo  10 settembre 2003, n. 276) con l’obiettivo di:
  • rendere maggiormente flessibile il mercato del lavoro
  • ridurre il tasso di disoccupazione
  • consentire le aziende di rendere più agevole la ricerca e l'assunzione di forza lavoro.

La disciplina contenuta nel Decreto legge n. 87 del 2018, poi modificata in sede di conversione con la Legge n. 96/2018 offre maggiori chiarimenti rispetto al contratto a tempo determinato.

Durata del contratto di somministrazione di lavoro

Il contratto di somministrazione di lavoro può avere una durata superiore ai 12 mesi ed entro i limiti dei 24 mesi, solo in presenza delle seguenti causali:

  • esigenze temporanee ed oggettive, estranee alla ordinaria attività;
  • ragioni sostitutive;
  • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività.

Lavoro in somministrazione

Il lavoro in somministrazione è una forma contrattuale che consente alle aziende di avvalersi del supporto professionale di un lavoratore senza che questo rientri direttamente nell'organico. Questo è possibile perché il lavoratore è assunto e retribuito da soggetti autorizzati, definiti somministratori, per poi svolgere l’attività lavorativa presso l’azienda che ne richiede le prestazioni.

I soggetti coinvolti nel contratto di somministrazione

I soggetti coinvolti in un contratto di somministrazione di lavoro sono tre:

  • l'Agenzia per il lavoro (somministratore) deve essere iscritta all’Albo informatico dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ed aver ricevuto l'autorizzazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per poter svolgere le attività di ricerca del personale, collocamento e supporto alla ricollocazione;
  • l'Utilizzatore: azienda, professionista o privato cittadino, che necessita di manodopera.
  • il Lavoratore: soggetto che presta la propria manodopera all’utilizzatore, ma viene assunto e retribuito dall’Agenzia, per il tempo in cui svolge l’attività lavorativa, definita come “missione”.

La natura della relazione trilaterale che lega i soggetti coinvolti nella somministrazione di lavoro comporta la relazione di due tipologie di contratto:

  • contratto commerciale: stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore.
  • contratto di lavoro: stipulato tra il somministratore e il lavoratore.

L'utilizzatore deve coordinare il lavoro svolto dal personale in somministrazione. Il lavoratore somministrato lavora nell’interesse dell’utilizzatore pur essendo un dipendente dell’Agenzia.

Il contratto di somministrazione di lavoro

Le tipologie di contratto in somministrazione previste sono 2, entrambe disciplinate dal decreto legislativo n. 81/2015:

  • Contratto in somministrazione a tempo determinato

E' la forma contrattuale più diffusa e flessibile poiché consente alle aziende di affrontare eventuali picchi di lavoro senza conseguenze negative di bilancio. La stipula dei contratti in somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’utilizzatore. Inoltre, è un contratto che non può essere prorogato oltre un massimo di 24 mesi.

  • Contratto in somministrazione a tempo indeterminato

Detto anche staff leasing, questa tipologia di contratto non può superare il 20% del totale dei lavoratori assunti direttamente dall’azienda. Tuttavia, questa percentuale può variare a seconda del contesto in cui opera l’impresa, dunque in base alla contrattazione collettiva applicata. Il lavoratore somministrato, assunto dall’agenzia di lavoro, ha diritto a percepire un’indennità di disponibilità nei periodi in cui è in attesa di “missione”.

In entrambi i casi il contratto di lavoro in somministrazione prevede che il lavoratore abbia gli stessi diritti, doveri e retribuzione dei colleghi di pari mansione e livello assunti direttamente dall’azienda nella quale presta la sua attività. 

Il lavoratore somministrato oltre a godere delle stesse tutele sociali e assistenziali dei lavoratori direttamente assunti direttamente dell'utilizzatore, ha diritto ad alcune prestazioni aggiuntive come:

 

Quali sono i vantaggi della somministrazione di lavoro

  • I vantaggi per il lavoratore somministrato

Il contratto di lavoro in somministrazione prevede che il lavoratore goda degli stessi diritti, doveri e retribuzione dei colleghi di pari mansione e livello assunti direttamente dall’azienda nella quale presta la sua attività.  Al lavoratore somministrato oltre ad essere riconosciute le stesse tutele sociali e assistenziali dei lavoratori direttamente assunti dall'utilizzatore, ha diritto ad alcune prestazioni aggiuntive come i sussidi, rimborsi e agevolazioni concessi dall’Ente Bilaterale Ebitemp ed i corsi di formazione gratuiti erogati per mezzo del Fondo Forma.temp

  • I vantaggi per l'utilizzatore di somministrazione di lavoro

Il lavoro in somministrazione offre un'insieme di vantaggi come ad esempio:

  • l'esternalizzazione delle pratiche amministrative del lavoratore somministrato (assunzione, calcolo della retribuzione, versamento dei contributi del lavoratore, ecc);
  • riduzione dei costi e tempistiche legate alla ricerca e selezione del personale di personale qualificato anche se per solo periodo limitato di tempo;
  • la flessibilità per affrontare picchi di lavoro o progetti delimitati nel tempo che richiedono specifiche competenze non presenti in organico
  • valutazione delle risorse lavorative prima di procedere ad una stabilizzazione diretta (assunzione).

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